Il matrimonio putativo è regolamentato dall’articolo 128 del Codice Civile e sta ad indicare un’unione civile tra due coniugi che ha validità fino al momento del suo annullamento. Non solo, perché il matrimonio sia ritenuto putativo la sentenza non deve avere carattere retroattivo, ovvero non deve ripristinare le condizioni patrimoniali e di diritto esistenti prima della celebrazione del matrimonio.
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Quando un matrimonio è putativo
Una sentenza di annullamento di matrimonio può essere emessa in quattro diverse condizioni:
- Entrambi i coniugi hanno contratto il matrimonio in buona fede;
- Uno dei due coniugi ha contratto il matrimonio in buona fede, mentre l’altro lo ha fatto in mala fede;
- Entrambi i coniugi hanno contratto il matrimonio in mala fede;
- Il consenso degli sposi è stato estorto attraverso violenza, minacce o imposizioni.
Solo la prima ipotesi configura un quadro di matrimonio putativo, negli altri tre casi, l’annullamento del vincolo ha carattere retroattivo. D’altra parte, la legge tiene in considerazione l’impossibilità di investire in modo retroattivo tutti gli effetti dell’annullamento, soprattutto in caso di prole a carico. L’articolo 128 del c. c. riconosce aggravanti o attenuanti in relazione allo stato di buona fede o di mala fede da parte dei coniugi.
Il matrimonio putativo e la retroattività
Dunque, secondo la legge si può parlare di matrimonio putativo solo nel caso in cui il rito sia stato celebrato in modo legalmente non valido, ma nella buona fede di entrambi i contraenti. Solo in tali condizioni, la sentenza di annullamento non assume carattere retroattivo. Nelle altre tre condizioni sopra indicate, la sentenza ha invece effetto retroattivo.
Matrimonio putativo e figli
Nel caso di annullamento di matrimonio con figli a carico, è impossibile procedere con la semplice retroattività della sentenza. Fatta eccezione per il matrimonio putativo vero e proprio, nel quale l’annullamento non modifica le condizioni in atto prima della sentenza di annullamento, il Codice Civile disciplina diversamente a seconda dei casi. Nel caso di matrimonio putativo e di matrimonio annullato poiché il consenso è stato estorto da terzi, gli effetti dell’annullamento non sono retroattivi e il giudice può disporre l’affidamento dei figli a uno dei due coniugi e il riconoscimento di un sussidio mensile a carico dell’altro. Ciò vale però solo in caso di figli nati prima della sentenza di annullamento.
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Annullamento del matrimonio e figli
Nel caso in cui uno dei due coniugi ha agito in mala fede, la legge prevede che l’effetto retroattivo valga solo per questo, mentre non interessa colui che ha agito in buona fede che, pertanto, sarà il genitore legittimo. Nel caso in cui entrambi coniugi abbiano agito in mala fede, il matrimonio resta valido solo per i figli nati prima dell’annullamento, almeno che l’unione non sia incestuosa, situazione nella quale anche in presenza di prole gli effetti sono retroattivi.